I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

  • Servizio attivo

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati (escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9), di aree fabbricabili e di terreni agricoli.


A chi è rivolto

L'imposta è dovuta (art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019):

  • dal proprietario dell'immobile;
  • dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
  • dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • dal locatario di immobili in caso di leasing (anche da costruire o in corso di costruzione) a decorrere dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria e per tutta la durata dello stesso;
  • dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice

Non è soggetta ad IMU l'abitazione principale del contribuente classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 o A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)

Descrizione

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Come invece disciplinato dall'art. 1, comma 768, della Legge n. 160 del 2019:

  • per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’ articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene;
  • per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
  • per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

L' IMU è dovuta per ciascun anno solare, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso degli immobili (art. 1, comma 761, della legge n. 160 del 2019). Diversamente dalle imposte sui redditi l'IMU si calcola e si versa per l'anno corrente. Per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

  • base imponibile
  • mesi di possesso
  • percentuale di possesso
  • aliquota di riferimento
  • detrazioni spettanti

Si ricorda che il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. Per i fabbricati iscritti in catasto (articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

  • 160: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80: per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • 65: per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55: per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo. Per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito dal reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 135 Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno in corso, determinato con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Come fare

Per effettuare il pagamento dell'IMU, è necessario seguire le indicazioni fornite dall'ente municipale. Solitamente, il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale, bonifico bancario o altri sistemi di pagamento elettronici. È importante rispettare le scadenze indicate per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora.

Cosa serve

Per effettuare il pagamento dell'IMU, possono essere richiesti i seguenti elementi:
Avviso di pagamento dell'IMU
Codice identificativo dell'immobile
Dati personali o aziendali del contribuente
Informazioni relative all'immobile (categoria catastale, rendita catastale, ecc.)
Importo dovuto calcolato in base alle aliquote e alle detrazioni previste dalla normativa

Cosa si ottiene

Utilizzando il servizio di pagamento dell'IMU, i contribuenti otterranno la possibilità di adempiere agli obblighi fiscali legati all'Imposta Municipale Unica. Il pagamento regolare dell'IMU consente di mantenere in regola la situazione fiscale dell'immobile e contribuisce al finanziamento dei servizi pubblici locali.

Tempi e scadenze

Si paga in due rate:

I rata – entro il 16 giugno
II rata – entro 16 dicembre

Procedure collegate all'esito

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Ulteriori informazioni

NOVITA' 2023 La prima novità riguarda l’agevolazione per l’abitazione principale riconosciuta a ciascun possessore di un immobile ad uso abitativo, comprese le pertinenze, purché vi abbia stabilito la dimora e la residenza anagrafica indipendentemente dalla residenza e dimora degli altri membri della famiglia (sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13.10.2022). Il diritto all’agevolazione è dunque riconosciuto ai coniugi che risiedono e dimorano in abitazioni diverse situate nel medesimo comune oppure in un comune diverso. Conseguentemente coloro che hanno versato l’IMU, attenendosi alle precedenti disposizioni, possono presentare entro cinque anni dalla data del versamento un’istanza al Comune per chiedere il rimborso dell’imposta versata e non dovuta relativa all’abitazione principale nella quale hanno stabilito la residenza e la dimora, allegando le fatture dei fornitori di energia, gas o acqua potabile a loro intestate al fine di dimostrare la dimora abituale. Il rimborso può essere richiesto entro cinque anni dal pagamento dell’IMU non dovuta. La seconda novità è relativa all’IMU 2023 sugli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Dal 2023 beneficiano della riduzione del 50% dell’IMU dovuta su un unico immobile (non locato né concesso in comodato gratuito) poiché la riduzione del 62,50%, prevista per l’anno 2022, non è stata prorogata. La terza novità riguarda l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili poiché occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione continuata di domicilio. Sono esenti anche gli immobili per i quali è stata presentata denuncia per occupazione abusiva o sia iniziata l’azione giudiziaria penale. I possessori, per non effettuare il pagamento IMU 2023, presentano un’apposita comunicazione al Comune competente. L’esenzione si applica solo al periodo dell’anno in cui l’immobile risulta effettivamente occupato in modo abusivo, per il periodo restante il proprietario dovrà comunque versare l’IMU. Nel momento in cui cessa il diritto all’esenzione va inviata la comunicazione al Comune a cui è stato richiesto l’esonero.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni di servizio

Contatti

Contatto ufficio gestione tributi comunali e politiche tariffarie

indirizzo: Palazzo Comunale - Piazza Falconieri n. 40 73047 Monteroni di Lecce

pec: tributi.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

telefono: 0832 326674 int. 227 - int. 228 - int. 229

Struttura Responsabile

Documenti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 16/07/2024

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