Cambio di residenza: mutazione con provenienza da altro Comune A.N.P.R. o rimpatrio di italiani iscritti in A.I.R.E.

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Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 D.P.R. 223/1989 devono essere rese, dai responsabili di cui all'art. 6 del medesimo D.P.R., entro il termine di 20 giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi modificativi.


A chi è rivolto

A chi intenda dichiarare l'avvenuta variazione di residenza in questo Comune con provenienza da altro Comune A.N.P.R. (soggetti già iscritti in A.N.P.R.) o per rimpatrio dall'estero (italiani già iscritti in A.I.R.E.).

Descrizione

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 2, D.P.R. n. 223/1989, "Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; c) cambiamento di abitazione; d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza; e) cambiamento della qualifica professionale; f) cambiamento del titolo di studio. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno". Le dichiarazioni anagrafiche, pertanto, devono essere rese dai soggetti responsabili ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 22371989: ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13 e può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia; la convivenza ha pure un suo responsabile, da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa (per convivenza anagrafica, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 223/1989, si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militati, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune). Va chiarito che il concetto di residenza si compone di un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, e di un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di fissare in tale posto la propria dimora abituale. Tuttavia, l'elemento soggettivo (non sufficiente se non accompagnato dall'elemento oggettivo) non può consistere in una mera intenzione, ma deve essere avvalorato da consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; ne consegue che la residenza si sostanzia in una voluntas e in una res facti, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Come anticipato, le dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere rese nel termine di 20 giorni dal momento in cui si è verificato l'evento. In difetto, l'Ufficiale di Anagrafe che accerti che non siano state rese dichiarazioni per fatti istitutivi o modificativi di posizioni anagrafe può avviare un procedimento anagrafico d'ufficio ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 223/1989. La dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune italiano (per soggetti già iscritti in A.N.P.R.) o dall'estero (per italiani già iscritti in A.I.R.E.) può essere resa in una delle seguenti modalità:
  1. presentandosi allo sportello e rendendo dichiarazione di residenza all'Ufficiale di Anagrafe, con contestuale esibizione della documentazione necessaria (indicata nell'apposita sezione di questa pagina);
  2. con istanza a mezzo PEC all'indirizzo indicato nell'apposita sezione di questa pagine;
  3. con istanza telematica a mezzo mail firmata digitalmente o con firma autografa scansionata e allegazione del documento di identità del dichiarante e degli altri eventuali cointeressati che trasferiscono la residenza;
  4. per il tramite di piattaforma A.N.P.R. accendendo al sito https://www.anagrafenazionale.interno.it/, previa identificazione a mezzo C.I.E., Spid o C.N.S., nell'apposita sezione relativa al cambio di residenza.
Chi rende la dichiarazione di residenza deve indicare altresì se possiede patenti e veicoli intestati, nonché se nell'indirizzo in cui intende fissare la  residenza risultano residenti altre persone con le quali sussistono vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi. Deve inoltre essere indicato il titolo di occupazione dell'immobile in cui si intende fissare la residenza e comprovare lo stesso mediante deposito di copia della visura catastale aggiornata (dalla quale risulti il nominativo del proprietario), copia degli eventuali contratti giustificativi (a titolo esemplificativo, del contratto di locazione o di comodato) o, in difetto, autorizzazione del proprietario dell'immobile sottoscritta da questi con allegata copia del relativo documento di identità. Con l'introduzione di A.N.P.R., quale Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero dell'Interno, è stato modificato l'iter procedimentale relativo alla c.d. "residenza in tempo reale": la decorrenza giuridica della variazione anagrafica rimane alla data di dichiarazione del cittadino, ma non più con efficacia dalla conclusione del procedimento; e infatti, l'Ufficiale di Anagrafe che non rilevi cause di irricevibilità procede all'invio in A.N.P.R. della variazione entro due giorni lavorativi dalla data della dichiarazione, ferma in ogni caso la necessità di effettuare, entro il termine di 45 giorni dall'istanza, gli accertamenti necessari a verificare quanto dichiarato dal cittadino. La dichiarazione priva di sottoscrizione è considerata inesistente, mentre quella manchevole del titolo di di occupazione dell'immobile è da considerarsi nulla. La mancata compilazione dei campi obbligatori (indicati con asterisco nel modello di domanda allegato nell'apposita sezione di questa pagina) comporta l'irricevibilità della domanda. In caso di accertamenti con esito positivo, l'Ufficiale di Anagrafe concluderà positivamente il procedimento confermando la posizione già provvisoriamente inviata in A.N.P.R.. Nel caso, invece, di accertamenti con esito negativo (volti a negare la presenza sul territorio del dichiarante), l'Ufficiale d'Anagrafe, attraverso lo strumento partecipativo di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, comunicherà al dichiarante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, concedendo un termine di dieci giorni per la comunicazione di eventuali memorie o osservazioni; tale comunicazione di preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dopo la conclusione del termine citato o dopo il deposito di eventuali memorie. In caso di ulteriori osservazioni, potranno essere disposti nuove verifiche al fine di accertare quanto dichiarato dagli interessati; in difetto, o in caso di esiti negativi degli accertamenti, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà a rigettare la dichiarazione di residenza con ripristino della posizione anagrafica precedente alla domanda, mediante annullamento della mutazione registrata. Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'Ufficiale d'Anagrafe può segnalare all'Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competente eventuali ipotesi di false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989, "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune". Pertanto, in caso di coabitazione di persone legate da tali vincoli dovrà formarsi un'unica famiglia anagrafica e non differenti scindibili fogli di famiglia. Sul punto, nelle Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992, l'ISTAT ha precisato che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o una famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono entrambe dare luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art. 4. A mero titolo esemplificativo, nel caso di un'operatrice domestica che dimori stabilmente nell'abitazione in cui presta la propria attività lavorativa, sarà possibile formare uno stato di famiglia separato se l'unico rapporto che lega le persone residenti nella stessa abitazione è un rapporto di lavoro. Variazione di residenza di un minore non accompagnato da entrambi i genitori Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore senza la presenza dell'altro genitore o in mancanza del tutore, è consigliabile  allegare alla dichiarazione di residenza un modulo di dichiarazione di conoscenza sottoscritto dall'altro genitore o dal tutore (allegato nell'apposita sezione), fermo restando che, ai fini delle variazioni anagrafiche, non è obbligatorio che entrambi i genitori prestino il proprio consenso o sottoscrivano apposite autorizzazioni. Il genitore assente al momento della dichiarazione di residenza sarà in ogni caso informato in qualità di potenziale controinteressato e avrà dunque la possibilità di riferire all'Ufficio Anagrafe eventuali memorie o informazioni contrastanti. Si precisa tuttavia che la finalità dell’Ufficio Anagrafe è quella di registrare gli abitanti residenti nel Comune al fine di garantire la corretta tenuta della Banca Dati Nazionale A.N.P.R. e non anche quella di dirimere eventuali conflitti tra genitori, da rimettersi alle opportune sedi giudiziarie. Denuncia TARI Dal momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, i dichiaranti hanno il dovere di denunciare la propria presenza sul territorio anche all'Ufficio Tributi, al fine di regolarizzazione la propria posizione TARI (tassa sui rifiuti). Il presupposto del pagamento della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Nell'apposita sezione della presente pagina, è allegato il modulo di denuncia TARI che i nuovi residenti nel comune di Monteroni di Lecce dovranno depositare, entro 30 giorni dalla dichiarazione di residenza, all'ufficio tributi preposto, pena le sanzioni addebitabili in caso di omessa denuncia rilevata in sede di accertamento.

Come fare

Per quanto concerne l'iscrizione A.N.P.R. di cittadini stranieri comunitari o extracomunitari, si rimanda all'apposita sezione, con particolare riguardo alla documentazione da allegare. Chi intenda dichiarare l'avvenuta variazione di residenza in questo Comune con provenienza da altro Comune A.N.P.R. (soggetti già iscritti in A.N.P.R.) o per rimpatrio dall'estero (italiani già iscritti in A.I.R.E.), può recarsi direttamente presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe negli orari di ricevimento, inviare la propria dichiarazione (debitamente sottoscritta e munita della documentazione necessaria) a mezzo PEC agli indirizzi sottoindicati, ovvero ancora usufruire del servizio di richiesta variazione di residenza sul portale A.N.P.R., previa identificazione a mezzo Spid, C.I.E. o C.N.S..

Cosa serve

Chi intende registrare la propria residenza nel comune di Monteroni di Lecce può accedere al relativo servizio a mezzo piattaforma A.N.P.R., mediante accesso con Spid, C.I.E. e C.N.S., ovvero recarsi allo sportello dell'Ufficio Anagrafe o inviare la relativa domanda, con la documentazione necessaria, a mezzo PEC.

Cosa si ottiene

Gli effetti provvedimentali conseguenti alla dichiarazione di residenza, in caso di ricevibilità della domanda, sono anticipati e la domanda è inviata in A.N.P.R. entro i due giorni lavorativi successivi alla domanda di trasferimento e con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza, ferma la necessità di svolgere l'istruttoria e di poter ripristinare la situazione anagrafe precedente in caso di provvedimento finale di rigetto. In caso di accoglimento della domanda, la persona interessata otterrà la chiesta mutazione anagrafica, con ogni conseguenza di legge (anche in tema di iscrizione nelle liste elettorali del nuovo comune di residenza alla data della prima revisione ordinaria o straordinaria successiva).  

Tempi e scadenze

L'iscrizione temporanea, in caso di domanda ricevibile, viene disposta entro i due giorni lavorativi alla dichiarazione di residenza, con decorrenza dalla data di domanda. I tempi di conclusione del procedimento sono fissati dall'art. 18-bis del D.P.R. n. 223/1989 in 45 giorni dalla dichiarazione.

2 giorni

Tempi di presa in carico

45 giorni

Tempi di evasione dell'istanza

Quanto costa

Nessun costo.

Procedure collegate all'esito

L'ufficio di riferimento è l'Ufficio Anagrafe del Comune di Monteroni di Lecce.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Contatti

Contatto pec protocollo

pec: protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

Contatto pec stato civile

pec: statocivile.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

Contatto ufficio anagrafe

telefono: 0832 326674 int. 213 - int. 215 - int. 235 - int. 236

indirizzo: Sede dei Servizi Demografici - Piazza Falconieri n. 9, 73047 Monteroni di Lecce

pec: statocivile.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

Struttura Responsabile

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Pagina aggiornata il 16/07/2024

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