Attestazioni di richiesta di iscrizione, di iscrizione e di soggiorno permanente per cittadini dell'Unione Europea

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I cittadini comunitari iscritti in ANPR hanno diritto a richiedere ed ottenere delle attestazioni di iscrizione anagrafica e attestazioni permanenti, in presenza dei requisiti di seguito esaminati.


A chi è rivolto

La Circolare DAIT n.45 dell'8 agosto 2007 descrive il rilascio di n. 3 distinte attestazioni in tema di diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea. Esse si riferiscono, a seconda della tipologia, ai cittadini dell’Unione Europea che richiedono l’iscrizione anagrafica (attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica ex art. 9, comma 2, D. Lgs. 30/2007 – allegato n. 1 Circ. n. 45/2007), ai cittadini UE che hanno ottenuto già l’iscrizione anagrafica (attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione Europea) e, in ultimo, ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano maturato 5 anni di regolare e continuativo soggiorno in Italia (attestazione di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 30/2007). Qui di seguito verranno esaminati i requisiti necessari per richiedere e ottenere il rilascio delle suindicate attestazioni di cui al D. Lgs n. 30/2007.

Descrizione

I cittadini comunitari iscritti in ANPR hanno diritto a richiedere ed ottenere delle attestazioni di iscrizione anagrafica e attestazioni permanenti, in presenza dei requisiti di seguito esaminati. Il D. Lgs. n. 30/2007, esaminato in tema di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario in A.N.P.R., recepisce la Direttiva 2004/38/CE in tema di diritti di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea. I cittadini UE hanno il diritto di libero soggiorno in un altro Stato dell’Unione Europea e dello S.E.E. per tre mesi, senza condizioni o formalità, se in possesso di Passaporto o altro documento equipollente con validità per espatrio rilasciato dal proprio Paese di origine. Decorsi i tre mesi (che, in assenza di dichiarazione di presenza sul territorio in un ufficio di Polizia di Stato, si presumono superati salvo prova contraria), i cittadini UE hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica nel comune di dimora abituale nelle modalità indicate nell’apposita pagina, muniti della documentazione necessaria. In tal caso, al momento della richiesta, l’Ufficiale di Anagrafe rilascia, come previsto dall’art. 13, comma 3 bis, D.P.R. n. 223/1989, la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, unitamente alla attestazione di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell’art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 30/2007 (di fatto di contenuto paritetico alla comunicazione di avvio del procedimento), il cui scopo è quello di fornire al cittadino uno strumento per comprovare di aver assolto al proprio dovere di proporre domanda di iscrizione anagrafica. L'attestazione di iscrizione anagrafica (c.d. attestazione di regolarità del soggiorno) Diversamente dall’attestazione di ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica, con cui si attesta l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione A.N.P.R., l’attestazione di iscrizione anagrafica (c.d. attestazione di regolarità del soggiorno) segue la definizione del procedimento di iscrizione anagrafica attestando dunque che, al momento del suo rilascio, il cittadino UE risulta regolarmente iscritto A.N.P.R. in quanto residente nel Comune di dimora abituale. Tale attestazione, riportante le generalità del cittadino, la data di presentazione della domanda e l’indirizzo di residenza dello stesso, può essere rilasciato, su richiesta dell’interessato, anche in un momento successivo alla definizione del procedimento di iscrizione anagrafica, purché sussistano ancora i requisiti di regolarità del soggiorno. Tale attestazione, inoltre, a differenza dell’attestazione di richiesta di iscrizione, è rilasciata previo pagamento dell’imposta di bollo da € 16,00, da assolvere sia per la richiesta che per il rilascio dell’attestazione. L'attestazione di soggiorno permanente L’attestazione di soggiorno permanente, disciplinata dall’art. 16 del D. Lgs. 30/2007, differisce dalle precedenti attestazioni in quanto il corrispondente diritto al soggiorno permanente viene acquisito dai cittadini UE in presenza di ulteriori requisiti, indicati dall’art. 14 del medesimo Decreto Legislativo. Invero, “Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13”. Al comma 2 del medesimo art. 14 si specifica poi che “Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione”. Il diritto all'attestazione permanente si estende anche ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell'attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal periodo di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se un genitore ha già maturato il diritto al soggiorno permanente (vedasi art. 31 D. Lgs. 286/1998, ai sensi del quale il figlio minore segue la condizione giuridica dei genitori). Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D. Lgs. 30/2007, “A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15”. Sul concetto di legalità del soggiorno (non della residenza) di cui discorre l’art. 14 suindicato, occorre precisare che il soggiorno è intendersi “legale” quando l’interessato abbia risieduto in Italia alle condizioni previste dal D. Lgs. 30/2007 per l’iscrizione anagrafica, senza essere oggetto di misure di allontanamento. Il medesimo art. 14, al comma 3, precisa altresì che “La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo”. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (art. 14, comma 4, D. Lgs. 30/2007). Pertanto, l’assenza in Italia protrattasi per oltre due anni consecutivi compromette la continuità del soggiorno, con conseguente perdita del diritto di soggiorno già acquisito. Ciò comporta che il cittadino che intende richiedere il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente deve depositare la relativa domanda (in bollo) e l’Ufficiale di Anagrafe, nell’ordinario termine di 30 giorni di cui all’art. 2 della Legge n. 241/1990, dovrà valutare il possesso dei requisiti suindicati e che il diritto dell’interessato non sia stato compromesso da allontanamenti protratti per oltre due anni consecutivi. In caso di cancellazione per irreperibilità che supera i sei mesi in un anno solare, purché non si superino i due anni di allontanamento continuativo, l’interessato, per ottenere l’attestazione in oggetto, deve dimostrare con idonea documentazione di essere stato presente in Italia durante il periodo di vacanza ovvero che detto allontanamento sia dipeso da una delle motivazioni previste di cui al comma 3 dell’art. 14. Attesa la possibilità di perdita del diritto in oggetto, le attestazioni di soggiorno permanente sono numerate, onde poter risalire alla data di rilascio delle stesse (momento in cui si attesta il possesso dei requisiti di legge). Qui di seguito si riporta, per completezza espositiva, il dettato di cui all’art. 15 del D. Lgs. 30/2007, in tema di “Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari”: “1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni; b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno; c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica. 2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale. 3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. 5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1. 6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni: a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni; b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. 7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante”.

Come fare

La domanda per il rilascio delle relative attestazioni può essere presentata allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza, previo assolvimento dell'onere di imposta. La domanda può essere presentata anche a mezzo PEC, agli indirizzi indicati nell'apposita sezione, ferma la necessità di assolvere l'imposta di bollo quando occorrente. In caso di domanda inoltrata a mezzo posta elettronica, all'istanza dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Cosa serve

Il rilascio dell'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica e dell'attestazione di iscrizione anagrafica sono conseguenti al procedimento di iscrizione anagrafica del cittadino UE, come descritto nell'apposita sezione. Ai fini del rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente, invece, i cittadini dovranno depositare domanda in bollo, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità. Nel solo di periodi di allontanamento superiori a sei mesi nell'arco di un anno solare (e comunque non superiori, nel complesso, a due anni continuativi), il cittadino richiedente dovrà fornire adeguata documentazione utile a comprovare l'effettiva presenza sul territorio italiano nei periodi di vacanza.

Cosa si ottiene

Il rilascio dell'attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica al momento della domanda di iscrizione A.N.P.R.. Il rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica (attestazione di regolarità del soggiorno) al momento della conclusione positiva del procedimento di iscrizione anagrafica, ovvero in un momento successivo, se persiste il mantenimento dei requisiti di legge. Il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente, in caso di soggiorno legale per cinque anni continuativi sul territorio italiano, alle condizioni indicate nell'apposita sezione.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla data di presentazione della domanda

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Tempi di evasione dell'istanza

Quanto costa

La domanda per il rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica (attestazione di soggiorno regolare) e di soggiorno permanente sono soggetto al duplice onere di imposta da € 16,00, sia per la domanda che per il rilascio dell'attestazione. Non è invece soggetta all'onere di bollo la sola attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica.

Procedure collegate all'esito

L'Ufficio preposto è l'Ufficio Anagrafe del proprio comune di residenza, salvo il caso di richiesta di duplicato di attestazione di soggiorno permanente, che dovrà essere richiesta, in caso di smarrimento o furto dell'attestazione stessa, al comune di rilascio.

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Contatti

Contatto pec protocollo

pec: protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

Contatto pec stato civile

pec: statocivile.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

Contatto ufficio anagrafe

telefono: 0832 326674 int. 213 - int. 215 - int. 235 - int. 236

indirizzo: Sede dei Servizi Demografici - Piazza Falconieri n. 9, 73047 Monteroni di Lecce

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Pagina aggiornata il 16/07/2024

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