Accordo per la separazione consensuale, il divorzio e la modifica delle relative condizioni innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

Come procedere alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio mediante accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile competente.

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Divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, i coniugi potranno comparire direttamente dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile se sussistono i requisiti che verranno qui di seguito esaminati.


A chi è rivolto

Ai coniugi che intendono concludere un accordo di separazione o divorzio consensuale ovvero di modifica delle condizioni di separazione e accordo precedentemente convenute, purché nella coppia non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero economicamente non autosufficienti. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

L'art. 12 del D.L. n.132/2014, convertito con modificazioni in Legge n.162/2014, ha introdotto la possibilità, per i coniugi, di sottoscrivere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di almeno una delle parti, ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio. In questi casi l'assistenza degli avvocati è facoltativa, ma gli interessati dovranno comparire personalmente e non è ammessa la possibilità di farsi rappresentare da procuratori speciali.

Il menzionato art.12 prescrive, quali condizioni tassative per poter accedere al servizio in oggetto:

assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (da intendersi come figli comuni della coppia, e non anche di una parte soltanto);
sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi, nel caso in cui si intenda proporre domanda di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio;
la mancanza di disposizioni patrimoniali che presuppongono effetti reali (e dunque trasferimento di proprietà, costituzione o trasferimento di altro diritto reale), rimanendo pertanto possibile prevedere un accordo comprendente prestazioni obbligatorie di corresponsione di assegni di mantenimento o divorzili (con versamento periodico e non anche una tantum, in unica soluzione, in quanto quest'ultimo caso sarebbe da intendersi quale trasferimento di proprietà).
Come anticipato, l'Ufficiale dello Stato Civile competente a ricevere la domanda è, alternativamente, quello del Comune di celebrazione del matrimonio (che ha iscritto l'atto), quello del Comune di residenza dell'altro coniuge (che ha trascritto l'atto), quello di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero, ovvero anche quello di residenza di almeno uno dei coniugi.

L'Ufficiale dello Stato Civile così individuato per competenza riceve quindi dagli interessati una dichiarazione sostitutiva di certificazione, predisposta su modulo prestampato, in cui le parti dichiarano, sotto propria responsabilità, di possedere i requisiti di legge per accedere al servizio e che verrà allegata al fascicolo d'ufficio.

Successivamente, verrà fissato un appuntamento, da concordare con le parti, nel più breve tempo possibile. Nelle more, l'ufficio competente espleterà gli accertamenti istruttori necessari (acquisizione di copie integrali degli atti di nascita dei coniugi e degli eventuali figli, nonché copia integrale dell'atto di matrimonio se è stato iscritto in altro comune).

Alla data concordata, i coniugi compariranno personalmente, congiuntamente, e si procederà alla redazione di un atto, da iscrivere nei registri di matrimonio in Parte II Serie C, nel quale si indicherà anche la data di conferma dell'atto stessa, concordata con le parti. I coniugi, invero, dovranno ricomparire alla data ivi indicata, che non sarà inferiore a 30 giorni successivi al primo accordo.

Alla data di seconda comparizione, verrà redatto un nuovo atto che sarà, rispettivamente, a seconda dei casi:

di conferma della volontà di separazione o di divorzio dei coniugi;
di mancata conferma, per diversa volontà delle parti ovvero per mancata comparizione dei coniugi alla data stabilita. In tal caso, le parti verranno notiziate dell'intervenuta redazione dell'atto di mancato accordo a mezzo PEC o racc. a/r.
L'accordo di separazione o divorzio spiegherà i suoi effetti a partire dal momento della conferma, ma con decorrenza dalla data di stipulazione del primo atto.

Diversamente, invece, l'accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio produce immediatamente effetti e non necessita di accordo di conferma.

Gli stranieri e gli accordi ex art. 12 D.L.132/2014.

Per quanto concerne i cittadini stranieri, nulla vieta che gli stessi possano accedere alle procedure in oggetto, purché sussistano i requisiti di legge prescritti dall'art. 12.

Anche per i cittadini stranieri, pertanto, l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà acquisire la copia integrale dell'atto di matrimonio, se questo è stato contratto in Italia (ovvero all'estero e poi trascritto ex art. 19 D.P.R. 396/2000).

Se invece i cittadini stranieri hanno contratto matrimonio all'estero e questo non risulti trascritto in Italia, essi dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile una copia di detto atto debitamente legalizzata e tradotta, nel rispetto della normativa in vigore con riferimento al Paese d'origine delle parti.

In tal caso, l'Ufficiale dello Stato Civile che procederà a verbalizzare l'eventuale accordo di separazione o divorzio, non potendo annotare lo stesso su un atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile italiani, dovrà rilasciare una copia integrale conforme dell'atto redatto ex art. 12 alle parti, affinché queste possano registrare l'intervenuta separazione o il divorzio nello stato di iscrizione del matrimonio.

Tanto è un diritto quanto un onere delle parti: se infatti le stesse intendono contrarre un nuovo matrimonio, dovranno richiedere all'autorità diplomatica del proprio Paese d'origine un nulla osta che, in caso di mancata registrazione del divorzio, il Consolato straniero non potrebbe rilasciare in favore di un cittadino ancora coniugato.

L'accordo di scioglimento dell'unione civile innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

L'art. 1, comma 25, della Legge n.76/2016, in tema di scioglimento dell'unione civile, richiama gli artt. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014, di fatto ammettendo l'applicazione dei relativi istituti anche in favore dell'unione civile.

Pertanto, l'unione civile costituita tra persone dello stesso sesso potrà sciogliersi anche mediante accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Per detto istituto, non è prevista la fase propedeutica e necessaria della separazione legale e, pertanto, gli uniti civilmente potranno richiedere direttamente lo scioglimento del vincolo.

Tuttavia, il comma 24 del menzionato art. 1 prescrive, quale fase preliminare e obbligatoria, che le parti manifestino, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dell'Unione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di iscrizione dell'Unione. Gli uniti civilmente potranno quindi avvalersi della procedura di cui all'art. 12 D.L. 132/2014 decorsi tre mesi da detta dichiarazione preliminare, nelle medesime modalità prescritte per i coniugi uniti da matrimonio.

Come fare

Al fine di attivare la procedura in esame, i coniugi potranno contattare l'ufficio competente e predisporre il modulo di dichiarazione, che può essere scaricato dall'apposita sezione di questa pagina o acquisito dall'Ufficiale di Stato Civile , richiedendo un appuntamento per la predisposizione dell'atto di accordo.

Cosa serve

I coniugi dovranno presentarsi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile competente e sottoscrivere il modello di dichiarazione predisposto dall'Ufficio, muniti di documenti di identità in corso di validità.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da ciascun coniuge.
Documento di identità in corso di validità.
Per i cittadini stranieri, copia integrale del proprio atto di matrimonio contratto all'estero, se non trascritto in Italia, in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.

Cosa si ottiene

A seconda del procedimento attivato, i coniugi otterranno la separazione consensuale oppure lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto o, ancora, la modifica delle condizioni di separazione e divorzio precedentemente stipulate.

La separazione e il divorzio, annotate a margine dell'atto di matrimonio e, per il divorzio, anche dell'atto di nascita, saranno certificabili mediante estratti per riassunto dei relativi atti, a differenza delle modifiche di accordo, non annotabili ma comprovabili mediante richiesta di estratto per copia integrale dell'atto sottoscritto.

Tempi e scadenze

Nel rispetto dei tempi ordinari di divorzio di cui alla Legge n. 898/1970, ovvero "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale", la domanda delle parti verrà accolta senza indugio e verrà fissato un appuntamento per il primo incontro nel più breve tempo possibile.

In tale sede, le parti converranno con l'Ufficiale di Stato Civile la data per l'incontro di conferma, non prima di 30 giorni dal primo accordo.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

€ 16,00, da corrispondere alle casse comunali o da entrambi i coniugi pro quota o da una sola parte.

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Condizioni di servizio

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Pagina aggiornata il 08/02/2024

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