Adozione di persona maggiorenne

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Uno strumento mediante il quale l'adottato assume lo status di figlio adottivo dell'adottante, con conservazione dei rapporti con la famiglia d'origine e senza creazione di rapporti di parentela con la famiglia dell'adottante.


A chi è rivolto

A chi intenda adottare una persona maggiorenne, italiana o straniera, residente in Italia o all'estero.

Descrizione

L’adozione di persone di maggiore d’età, disciplinata dagli artt.291 e ss. c.c., nasce come strumento per tutelare l’interesse dell’adottante di tutelare il proprio patrimonio e garantire la trasmissione del proprio cognome, sino ad evolvere come mezzo per garantire l’assistenza di persone maggiorenne bisognose o per consolidare giuridicamente dei rapporti affettivi concretizzatisi nel tempo.

Rispetto all’adozione nazionale di minorenne, risultano condizioni fondamentali per l’adozione di maggiorenni:

Il consenso dell’adottante e dell’adottato;
L’assenso degli eventuali genitori dell’adottato, del coniuge dell’adottato (salvo che sia intervenuta separazione legale) e dei figli maggiorenni dell’adottato.
La persona maggiorenne acquista con l’adozione la qualifica di figlio adottivo dell’adottante, ma mantiene i rapporti di parentela con la propria famiglia d’origine e non si creano rapporti di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante né tantomeno tra l’adottante e la famiglia dell’adottato.

Tale mantenimento dello status filiationis originario rende certificabile l’adozione stessa.

La competenza per il relativo giudizio di adozione è rimessa al Tribunale Ordinario nel cui circondario l’adottante ha la residenza, il quale provvederà poi a comunicare all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell’atto di nascita dell’adottato la sentenza definitiva di adozione, per la trascrizione della sentenza stessa e la relativa annotazione a margine dell’atto di nascita.

Differente, in parte, il caso di adozione di maggiorenne straniero, a seconda che l'interessato sia nato e residente all’estero o in Italia. La competenza è sempre rimessa al Tribunale Ordinario, il quale si pronuncia con Decreto che dovrà essere trascritto, a seconda dei casi, nel Comune di iscrizione dell’atto di nascita dello straniero (se nato in Italia) o del luogo di iscrizione anagrafica dello stesso (se nato all’estero) e, ovviamente, le annotazioni sull’atto di nascita saranno possibili solo ove iscritto l’atto di nascita stesso.

L’adozione di maggiorenne straniero non determina l’acquisto automatico della cittadinanza italiana in favore dell’adottato.

l cittadino maggiorenne straniero adottato da un cittadino italiano potrà proporre domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. B) della legge 91/1992 dopo l’adozione se lo stesso risieda da almeno 5 anni in Italia.

La procedura da seguire in tal caso sarà quella di cui all’art. 9 Legge 91/1992 per concessione con Decreto del Presidente della Repubblica.

Adozione di maggiorenne e cognome dell’adottato.

Preliminarmente deve precisarsi che la disciplina di riferimento è quella di cui all’art. 299 c.c., la quale non trova applicazione nel caso di cittadino straniero, che ai sensi dell’art. 24 Legge 218/1995 e art. 1 Convenzione di Monaco 1980, continua a essere identificato, anche a seguito dell’adozione, con le generalità con cui l’adottato è identificato quale straniero.

Differentemente, nel caso di cittadini italiani, troverà applicazione l’art. 299 c.c., ai sensi del quale l’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio.

Tale norma deve essere applicata direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile che riceve la sentenza di adozione, a meno che non sia il Giudice stesso a precisare nel dispositivo le nuove generalità da attribuire all’interessato.

La Consulta, pronunciatasi con Sentenza n.131/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 299, comma 3, c.c., nella parte in cui non prevede che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo raggiunto nel procedimento di adozione di attribuzione del cognome di uno di loro soltanto.

Il medesimo articolo 299 c.c. disciplina ulteriori casi particolari riguardanti il cognome dell’adottato maggiorenne: se l’adozione è compiuta da una donna sposata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (comma 5 art. 299 c.c.); il figlio di ignoti con cognome attribuito alla nascita dall’Ufficiale dello Stato Civile che venga poi adottato in maggiore età, antepone al proprio cognome quello dell’adottante e, se poi viene riconosciuto da un genitore o ne viene accertata la filiazione, mantiene il cognome dell’adottante che precedente il cognome attribuito alla nascita (comma 2).

La modifica del cognome dell’adottato maggiorenne si estende anche ai figli minorenni dello stesso, con conseguente annotazione sui rispettivi atti di nascita.

I figli maggiorenni dell’adottato maggiorenne, invece, ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 396/2000, entro un anno dal giorno in cui vengono a conoscenza della modifica del cognome, possono esprimere la propria volontà all’Ufficiale dello Stato Civile di conservare le precedenti generalità.

La disciplina appena esaminata si applicherà con riguardo allo straniero adottato soltanto nel caso in cui questi, successivamente all’adozione, chieda la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 Legge 91/1992

Come fare

Il procedimento di adozione di maggiorenne deve essere avviato innanzi al Tribunale Ordinario del luogo di residenza dell'adottante, il quale provvederà a comunicare la sentenza o il decreto di adozione direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile competente. In difetto, gli interessati potranno in ogni caso prendere contatti con l'ufficio competente. Per quanto concerne le variazioni anagrafiche eventualmente conseguenti al provvedimento di adozione, le stesse verranno apportate dal Comune di iscrizione anagrafica dell'adottato su richiesta dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente alla trascrizione della sentenza di adozione.

Cosa serve

Gli interessati dovranno avviare il procedimento di adozione di maggiorenne per via giudiziale innanzi al Tribunale Ordinario del luogo di residenza dell'adottante, il quale provvederà a comunicare la sentenza o il decreto di adozione direttamente all'Ufficiale dello Stato Civile competente. In difetto, gli interessati potranno in ogni caso prendere contatti con l'ufficio competente.

Sentenza o Decreto di adozione del Tribunale Ordinario competente.
Documento di identità in corso di validità degli interessati.

Cosa si ottiene

La trascrizione della sentenza o del decreto di adozione e l'apposizione delle relative annotazioni su atti di nascita, con conseguenti eventuali modifiche anagrafiche in caso di variazione di generalità.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dal ricevimento della sentenza o del decreto di adozione.

2 giorni

Tempi di presa in carico

30 giorni

Durata massima del procedimento amministrativo

Quanto costa

1 Contributo unificato € 98,00
2 Marca da bollo € 27,00

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Pagina aggiornata il 08/02/2024

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